stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.799. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.799.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Fondo in favore della ricerca per la cura delle malattie rare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare, con una dotazione pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS), una apposita sezione per la ricerca in tema di malattie rare, definendo i relativi programmi connessi alle relative patologie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 400 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge;

   b) quanto a 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4 della presente legge.

ex 97.021.