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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.7. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.7.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso l'incremento del costo per chilowattora di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi del medesimo trimestre del 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 700 milioni per l'anno 2023 si provvede:

   per quanto attiene alla somma di 400 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   per quanto attiene alla somma di 300 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, attraverso la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152, comma 4, della presente legge.

ex 2.9.