Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».
9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme nei limiti di spesa di cui al comma 9-quater ai soggetti di cui al comma 9-bis che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
9-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 9-bis sono valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152:
al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024;
al comma 4, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.