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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.657. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.657.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto)

  1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.
  2. La liquidazione dei contributi è subordinata congiuntamente:

   a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

   b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori ha effetto per dieci anni e inibisce all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

  3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

   a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate e che risultino iscritti all'albo degli autotrasportatori da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   b) nei trenta mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo.

  4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto direttoriale, provvede a definire le modalità operative del soggetto gestore individuato nella società RAM Spa, senza che ciò importi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incaricata di deliberare, previa istruttoria, l'ammissione degli imprenditori agli interventi finanziari previsti dal presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate e tenuto altresì conto dell'età e del periodo di attività.
  5. Il contributo è riconosciuto nella misura forfettaria di 5.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 1,5 tonnellate e non superiore a 3,5 tonnellate, di 6.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 3,5 tonnellate e non superiore a 11,5 tonnellate e di 10.000 euro per ciascun operatore con iscrizione all'albo degli autotrasportatori per un veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate. Il contributo è erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui al comma 4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 85.011.