Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dello scopo mutualistico perseguito, agli impianti nella disponibilità delle cooperative elettriche storiche di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 del presente articolo, nonché il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
Conseguentemente all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.