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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.500. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.500.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 69.
(Graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è avviata la graduale riduzione della soglia massima autorizzata di utilizzo di denaro contante, fissandola, secondo il seguente calendario: fino al 31 dicembre 2023 pari a 800; a decorre dal 1° gennaio 2024 pari a 500 euro.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle imprese e del made in Italy avviano accordi con il sistema bancario e postale che prevedano a decorrere dal 1° gennaio 2023:

   a) il rilascio senza oneri e la completa gratuità all'utilizzo da parte di consumatori di bancomat e/o carte di debito, e l'azzeramento per gli esercenti delle relative commissioni bancarie sulle transazioni e dei canoni dei point of sale (POS);

   b) l'abilitazione di tutte le carte di debito ai pagamenti su circuiti internazionali e ai pagamenti on line;

   c) l'autorizzazione all'apertura a zero spese di un conto corrente base su cui sia possibile far transitare accrediti di stipendi e/o pensioni o a cui semplicemente collegare una carta di debito.

  3. La ripartizione degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma 2, avviene, previ accordi, fra istituzioni pubbliche e sistema bancario, sulla base delle proporzioni connesse all'attuale uso del contante, così come determinato dalla Banca d'Italia.
  4. Con provvedimento del Garante della privacy di concerto con la Banca d'Italia viene definita la disciplina di rafforzamento della tutela della privacy dei consumatori che garantisca, al contempo, la piena tracciabilità di ogni strumento di pagamento elettronico.
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le modalità e i tempi per attuare la finalità di cui al presente articolo.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ex 69.16.