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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.480. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.480.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Sostegno ai servizi e attività educative formali e non formali)

  1. Al fine di incentivare il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di promuovere la diffusione di opportunità educative, anche non formali, rivolte al benessere dei minorenni, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali, i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori, ovvero in altre modalità definite nella co-progettazione. I comuni beneficiari devono utilizzare almeno il 50 per cento delle risorse per il finanziamento di iniziative progettate e realizzate attraverso le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui al periodo precedente.
  2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, è approvato l'elenco dei comuni beneficiari, comprensivo di tutti i comuni che non abbiano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. In sede di prima applicazione i predetti termini sono fissati, rispettivamente, in sessanta e trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabiliti inoltre gli importi spettanti ai singoli comuni beneficiari, individuati sulla base dei dati relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e destinando almeno il 40 per cento delle risorse ai comuni beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 67.031.