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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.458. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.458.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

  1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 123,9 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

   a) quanto a 51.092.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziate e non utilizzate per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge 22 giugno 2016, n. 112;

   b) quanto a 72.807.100 euro per l'anno 2023, mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 327.192.900 euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ex 67.046.