Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Coordinamento normative – Applicabilità della legge 16 dicembre 1991 n. 398 alle Aps e alle Odv)
1. All'articolo 89 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 35 e all'articolo 32 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, qualificate quali enti non commerciali ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 79 e seguenti del medesimo decreto, possono applicare, anche successivamente al termine di cui all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la legge 16 dicembre 1991 n. 398».