Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Rifinanziamento del Fondo a sostegno dell'impresa femminile)
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.