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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.291. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.291.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto altresì alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa.
  5-ter. L'agevolazione di cui al comma precedente si applica in favore delle lavoratrici che ricoprano altresì il ruolo di caregiver in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

ex 57.7.