Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)
1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:
a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;
b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.
2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 247 milioni, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.