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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.251. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.251.

  Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali a zero emissioni)

  1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2023 e 2024, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

   a) al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km;

   b) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;

   c) al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale.

  2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 gCO2/km.
  3. La deducibilità degli oneri di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati complessivamente in euro 247 milioni, per gli anni 2024 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

ex 51.019.