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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.239. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.239.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.
(Incremento limite compensazioni dei crediti fiscali)

  1. Per l'anno 2023, il limite massimo di cui all'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri conseguenti alle modificazioni, quantificati nel limite massimo di 5 miliardi per l'anno 2023, si provvede con le seguenti modificazioni:

   all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 30 per cento;

   dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)

  1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento»;

   all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2024;

   all'articolo 152, comma 4, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

ex 48.03.