Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Tassazione dei canoni non percepiti su immobili ad uso non abitativo)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «ad uso abitativo» sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai canoni non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.