Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dall'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il limite è di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge. L'assegnazione delle risorse è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.