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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1080. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1080.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le spese di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dall'articolo 3, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il limite è di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del fondo di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge. L'assegnazione delle risorse è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario.

ex 134.4.