Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:
Art. 130-bis.
(Cooperazione internazionale allo sviluppo)
1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come definito in sede OCSE-DAC, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dall'anno finanziario 2024».