Dopo l'articolo 118, aggiungere il seguente:
Art. 118-bis.
1. All'articolo 96, comma 1, quinto periodo, della legge 21 novembre 2000 n. 342, dopo le parole: «Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri» sono inserite le seguenti: «, nonché materiale e attrezzatura di soccorso».