Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Al fine di provvedere alle esigenze dei Centri recupero animali selvatici è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminate dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.