Dopo l'articolo 110, aggiungere il seguente:
Art. 110-bis.
(Fondo biblioteche)
1. A partire dall'anno 2023, l'ammontare del Fondo previsto dall'articolo 22, comma 7-quater del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50 come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 è aumentato a 20 milioni di euro annui.
2. All'articolo 22, comma 7-quater, primo capoverso, sostituire le parole: «destinato alla promozione della lettura, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario, alla riorganizzazione e all'incremento dell'efficienza dei sistemi bibliotecari» con le seguenti parole: «destinato al sostegno dei Sistemi bibliotecari, alla transizione digitale delle biblioteche e alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio librario. In particolare, sono finanziati progetti sostenibili nel tempo che riguardano:
a) il superamento del digital divide e lo sviluppo delle pari opportunità nella società digitale;
b) la cooperazione bibliotecaria per la diffusione di buone pratiche, anche in grado di aiutare il superamento degli squilibri territoriali rispetto allo sviluppo delle biblioteche;
c) l'integrazione delle reti bibliotecarie con soggetti appartenenti al mondo della scuola, al mondo della cultura, al terzo settore.».
3. All'articolo 22, comma 7-quater, nel secondo capoverso, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti parole: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3