Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato di euro 5 milioni per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 5 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni per l'anno 2024 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.