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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.810. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.810.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 99.
(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono aggiunti i seguenti:

   «5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza UNIFICATA entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni è definito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente, indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies, definisce un contingente organico, comunque, non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.».

  2. I risparmi conseguiti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo confluiscono. previo accertamento degli stessi, su un fondo, costituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, e possono essere sono destinati ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il Fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti sul relativo Fondo con uno o più decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Confluiscono nel Fondo Unico Nazionale per la dirigenza scolastica per la retribuzione di posizione parte variabile le economie accertate relative all'esercizio finanziaria 2022 e i fondi per gli esercizi finanziari 2023 e 2024 già previsti all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ex 99.2.