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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.798. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.798.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Modalità di finanziamento delle disposizioni relative al piano nazionale delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175)

  1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.

ex 97.017.