Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:
Art. 97-bis.
(Modalità di finanziamento delle disposizioni relative al piano nazionale delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175)
1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il 1° febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 152 della presente legge.