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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.678. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.678.

  Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

Art. 90-bis.
(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per il 2023, di 150 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 200 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti.
  2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
  4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli standard minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.
  5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 152 della presente legge è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030, 2031 e 2032.

ex 90.3.