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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.666. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.666.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.
(Ferrobonus)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
  2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuna annualità dal 2023 al 2026 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 85.029.