Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:
«7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 ,4, 5, 6 e 7-bis si interpretano nel senso di escluderne l'applicazione agli impianti di proprietà dei comuni con popolazione inferiore a 200.000 abitanti. Il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. provvede alla restituzione delle somme che, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono state già eventualmente versate nell'anno 2022 dai soggetti di cui al presente comma.».
9-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 9-bis, valutati nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, di 700 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) per 400 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3;
b) per 300 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 4.