Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 al primo periodo la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «di età compresa fra diciotto e trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «italiani ed europei che posseggano ogni requisito previsto dal codice della strada».