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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.642. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.642.

  Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

Art. 83-bis.
(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, e alla legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla dirigenza delle professioni sanitarie è corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 83.03.