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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.622. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.622.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

Art. 81-bis.
(Misure per il rinnovo del parco autobus adibito ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

  1. Al fine di garantire la realizzazione del piano di decarbonizzazione perseguito con le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che prevedono la cessazione dal servizio di trasporto pubblico locale di tutti i mezzi Euro 2 ed Euro 3, le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari ex articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile predisposto ai sensi dell'articolo 1, commi 613-615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e degli ulteriori fondi nazionali destinati all'acquisto di autobus adibiti al trasporto pubblico locale possono essere altresì destinate all'acquisto di autobus ad alimentazione diesel, euro 6 e della più moderna classe di alimentazione, nel caso di rottamazione di autobus Euro 2 ed Euro 3. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale, i mezzi Euro 2 ed Euro 3 possono continuare a svolgere il servizio di trasporto pubblico locale oltre i termini riportati dalla norma citata, esclusivamente nel caso in cui sia stato effettuato, entro il 31 dicembre 2023 per i mezzi Euro 2 ed entro il 31 dicembre 2024 per i mezzi Euro 3, un ordine con obbligazione giuridicamente vincolante per la loro sostituzione con mezzi ad alimentazione alternativa e ad alimentazione diesel, Euro 6 e della più moderna classe di alimentazione.
  2. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 2 agosto 2021, n. 315, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 3, comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 3, comma 7, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  3. Ai fini di garantire la manutenzione dei mezzi in esercizio straordinario, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con dotazione di 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025.
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione alle aziende che si occupano di trasporto pubblico locale del Fondo di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ex 81.07.