Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374)
1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, dopo la voce: «Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo» è inserita la seguente: «Lavori nelle fabbriche di ceramica.».