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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.355. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.355.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dal 2023. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono impiegate al fine di ampliare la platea dei beneficiari del Reddito di libertà, istituito con l'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e conseguentemente ripartite alle regioni in base ai dati relativi al numero di donne accolte presso le strutture antiviolenza nell'anno precedente presenti sul territorio, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 63.1.