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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.176. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.176.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5-bis. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
  5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di volte escludere gli acquisti e le cessioni di azioni o quote sociali ai fini della determinazione delle basi di calcolo, nonché a evitare duplicazioni nella determinazione delle stesse ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  5-quater. Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.

ex 28.19.