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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.114. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.114.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni fiscali in materia di rinnovo e di cambio del contratto collettivo nazionale)

  1. Per l'anno 2023, in caso di rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale e la retribuzione antecedente al medesimo rinnovo non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
  2. Per l'anno 2023, nel caso in cui il datore di lavoro abbia cambiato il contratto collettivo nazionale applicabile, la differenza positiva tra la retribuzione risultante dal nuovo contratto collettivo nazionale e la retribuzione risultante dal precedente contratto collettivo nazionale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetti ai fini contributivi.
  4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la retribuzione deve essere erogata in esecuzione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

ex 15.09.