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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1104. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1104.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Disposizioni in materia di enti locali)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle province per 278 milioni di euro per l'anno 2023, 350 milioni di euro per l'anno 2024 e 438 milioni di euro per l'anno 2025.
  2. All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 328 milioni di euro per l'anno 2023, 400 milioni di euro per l'anno 2024 e 488 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede:

   a) quanto a 328 milioni di euro per l'anno 2023 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, della presente legge;

   b) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 152 comma 4, della presente legge.

ex 137.030.