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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.1057. in Assemblea riferita al C. 643-bis-AR

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2022  [ apri ]
1.1057.

  Dopo l'articolo 130, aggiungere il seguente:

Art. 130-bis.
(Cooperazione internazionale per lo sviluppo)

  1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo, 1 comma 381, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023, di 76 milioni di euro per l'anno 2024, di 299 milioni di euro per l'anno 2025 e di euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 76 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.

ex *130.014.