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Legislatura XIX

Proposta emendativa 97.011.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
97.011.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Stabilizzazione del personale storico del ruolo della ricerca sanitaria)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale della ricerca sanitaria, gli Istituti, dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2024, assumono a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita e nel limite delle dotazioni organiche stabilite dall'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni di cui ai commi 429, 430 e 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che al 31 dicembre 2022 abbiano maturato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Ai fini della stabilizzazione, il personale assunto ai sensi dell'articolo 1, commi 426, 429, 430 e 432 della legge n. 205 del 2017 non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative per le annualità 2020 e 2021 come definito da ciascun ente in base all'articolo 1, comma 427, della legge n. 205 del 2017, secondo il decreto del Ministro della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  3. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti, in misura proporzionale al numero di assunti al 30 giugno 2023 con contratti a tempo determinato del ruolo definito all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, al primo periodo, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «ovvero indeterminato», al secondo periodo, le parole: «90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La distribuzione agli istituti di tali risorse avviene, a partire dall'anno 2023, in base ai seguenti criteri:

    1) numero di assunzioni con contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

    2) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal 1° luglio 2023, la percentuale di posti messi a concorso annualmente per ricercatori sanitari deve essere almeno il 50 per cento del numero totale di posti messi a concorso per il ruolo definito al comma 422»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono inserite le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono inserite le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423».

  5. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021, recante «Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS)», dopo le parole: «a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «e a tempo indeterminato».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai sensi del comma 4, lettera c);

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 della presente legge.