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Legislatura XIX

Proposta emendativa 85.03.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
85.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

Art. 85-bis.

  1. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l'indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è dovuto nella misura ridotta del 70 per cento, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposto il riparto delle risorse di cui al comma 3 tra gli enti proprietari delle strade.
  3. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti derivanti dall'applicazione del comma 1 è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3 è ridotto di 2,4 milioni di euro a decorrere dal 2023.