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Legislatura XIX

Proposta emendativa 81.32.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
81.32. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis finanzia interventi per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie, definite dall'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario, effettuati da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle unioni di comuni.
  2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2-bis ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni.
  2-quinquies. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.