Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli, anche in deroga alle disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 5, della legge 17 maggio 2022, n. 60, la raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito ad eventi atmosferici o meteorici, mareggiate e piene.
2. Per il finanziamento di progetti relativi alle attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro a decorrere dal 2023, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.