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Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
78.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.
(Reddito alimentare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la sperimentazione del reddito alimentare, con la dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo è destinato a finanziare, nelle città metropolitane, la sperimentazione del reddito alimentare, quale misura per contrastare lo spreco e la povertà alimentare, mediante l'erogazione, a soggetti in condizioni di povertà assoluta, di pacchi alimentari realizzati con l'invenduto della distribuzione alimentare, da prenotare mediante una applicazione e ritirare presso un centro di distribuzione ovvero ricevere presso il proprio domicilio nel caso di soggetti appartenenti a categorie fragili.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1, la platea dei beneficiari nonché le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.