stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 78.016.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
78.016.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

Art. 78-bis.

  1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2003, n. 68.
  2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, commi 3 e 4, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per o scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore (LULUCF).
  4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
  5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 500.000 euro da utilizzare a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale per le politiche delle foreste e dell'economia montana. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.