Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per la cura e il recupero della fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023.