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Legislatura XIX

Proposta emendativa 56.018.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
56.018.
ritirato

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Misure in favore delle libere professioniste)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 937 è sostituito dal seguente:

   «937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuti oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo al l'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.»;

   b) dopo il comma 937, è aggiunto il seguente:

   «937-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi della libera professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza o di malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero in casi di infortunio o intervento chirurgico dello stesso, è impossibilitata temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di malattia grave del figlio che comportano l'impossibilità temporanea dell'esercizio dell'attività professionale, nonché le modalità di attuazione del presente comma.».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,05 milioni di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I Relatori