Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere dalla b) alla d), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2008, sono deducibili nella misura del 120 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3 sostituire la parola: 400 con la seguente: 385.