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Legislatura XIX

Proposta emendativa 19.02.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
19.02.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di incentivi fiscali per lavoratori altamente qualificati e docenti/ricercatori)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «5-quinquies. I soggetti che alternativamente siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), ultimo periodo, del presente articolo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) del presente articolo oppure siano beneficiari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b), ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b) del presente articolo possono esercitare l'opzione di continuare ad applicare le disposizioni agevolative del presente articolo fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 3 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. Tale importo è ridotto all'1 per cento per i soggetti di sesso femminile. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.
   5-sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.