Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)
1. In deroga al numero 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, per l'anno 2023 i pellet di cui al medesimo numero 98) sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 10 per cento.