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Legislatura XIX

Proposta emendativa 142.016.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
142.016.

  Dopo l'articolo 142, aggiungere il seguente:

Art. 142-bis.
(Utilizzo di quote di avanzo vincolato per investimenti da parte di enti locali in disavanzo)

  1. Entro il limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, gli enti locali in condizioni di disavanzo possono applicare per spese di investimento le quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti di risorse statali in precedenza utilizzate in difformità rispetto alle originarie finalità di investimento e successivamente reintegrate, purché le opere finanziate siano coerenti con i documenti di programmazione urbanistica e di sviluppo del territorio, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2017, n. 145.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai fini del rispetto del limite di spesa ivi indicati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.