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Legislatura XIX

Proposta emendativa 137.033.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
137.033.

  Dopo l'articolo 137, aggiungere il seguente:

Art. 137-bis.
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)

  1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;

   b) indice di delittuosità del comune;

   c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

  3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo convergenza Italia.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 380 milioni di euro per l'anno 2023, 385 milioni di euro per l'anno 2024, 390 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.