stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 129.4.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
129.4.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027».

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'attuazione del comma 1-bis, nonché per le spese riguardati riguardanti il «Titolo Spese per attività di istituto» per le ambasciate e consolati italiani, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per il 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.