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Legislatura XIX

Proposta emendativa 108.7.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/12/2022  [ apri ]
108.7. (nuova formulazione)
approvato

  Sostituire l'articolo 108 con il seguente:

Art. 108.
(Misure a sostegno della cultura)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 357, è sostituito dai seguenti:

   «357. Al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera, ai seguenti soggetti sono concesse, a decorrere dall'anno 2023:

   a) una “Carta della cultura Giovani”, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età;

   b) una “Carta del merito”, ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta di cui alla lettera a).

   357-bis. Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Nell'anno 2023 la Carta della cultura Giovani è assegnata ai nati nell'anno 2004 mediante utilizzo delle risorse già impegnate nell'anno 2022. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
   357-ter. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
   357-quater. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
   357-quinquies. Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravità del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresì la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni»;

   b) al comma 358, le parole: «al comma 357, secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 357-quater e 357-quinquies» e le parole: «della Carta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «delle Carte di cui al comma 357».

  2. Il Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, assume la denominazione di Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo.
  3. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 34 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni di euro per l'anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente:

   il fondo di cui all'articolo 152, comma 4, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per il 2024 e di 8 milioni di euro nel 2025.

   allo stato di previsione del Ministero della cultura, missione 21 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», programma 15 Tutela del patrimonio culturale, «Unità di voto 1.9», apportare le seguenti variazioni:

  2023

   CP: –230.000.000

   CS: –230.000.000

  2024

   CP: –40.000.000

   CS: –40.000.000

  2025

   CP: –40.000.000

   CS: –40.000.000