Dopo l'articolo 108, aggiungere il seguente:
Art. 108-bis.
(Sostegno alle imprese culturali e creative)
1. Al fine di favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative, il fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023 con le seguenti: 370 milioni di euro l'anno a decorre dall'anno 2023.